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[1]A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della cessazione dell'attuale stato di guerra, si potra' procedere, ogni biennio, a variare con legge la misura del contributo consolidato di cui al primo comma del precedente articolo.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 7 aprile 1942-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DI REVEL - GORLA - HOST VENTURI
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 5 maggio 1942 al 16 dicembre 2009
