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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Il primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 dicembre 1938-XVII, n. 1940, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e' sostituito dal seguente con effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII:
[9]«Per le finalita' indicate nel precedente art. 1, le Amministrazioni dello Stato, che hanno alla loro dipendenza personale salariato, il cui trattamento sia regolato dalle disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e successive modificazioni, verseranno all'Ente nazionale fascista di previdenza «Umberto I» un contributo pari al due per cento dell'importo delle retribuzioni a carattere continuativo, effettivamente corrisposte agli operai permanenti e temporanei, nonche' agli incaricati stabili e provvisori». 1
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a San Rossore, addi' 20 marzo 1940-XVIII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Di Revel
[14]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 gennaio 1942, n. 22
1La L. 19 gennaio 1942, n. 22 ha disposto (con l'art. 11, comma 5) che "Il contributo previsto dalla legge 20 marzo 1940, n. 209, e' ridotto all'uno per cento, a decorrere dalla data che sara' stabilita ai sensi del primo comma del successivo articolo 33".
Testo in vigore dal 27 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
