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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]L'art. 4 del R. decreto-legge 14 aprile 1927-V, n. 721, relativo alla istituzione in Casola Valsenio dell'Ente « Casa di Oriani » e' modificato nel modo seguente:
[9]La « Casa di Oriani » provvede al raggiungimento dei suoi fini:
- a)con le rendite del proprio patrimonio;
- b)con il contributo annuo di L. 30.000 a carico del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale;
- c)con i contributi obbligatori di tutti i Comuni della provincia di Ravenna e, in genere, con qualsiasi altro provento. 1
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 11 gennaio 1940-XVIII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Bottai - Di Revel
[14]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 novembre 1962, n. 1710
1La L. 29 novembre 1962, n. 1710 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 il contributo annuo di lire 30.000, autorizzato con legge 11 gennaio 1940, n. 19, all'Ente "Casa di Oriani" per il funzionamento della Biblioteca Oriani, e' elevato a lire 5.000.000".
Testo in vigore dal 12 gennaio 1963 al 16 dicembre 2009
