Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1939 al 16 dicembre 2009. 1943 parole tolte, 20 parole aggiunte in 84 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: Il R. decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, e' modificato come segue:
tolto: All'art. 4, dopo il terzo capoverso, viene aggiunto il seguente capoverso:
tolto: «Per quanto riguarda la colonizzazione mussulmana, il Governatore generale della Libia puo', con suoi decreti, entro i limiti massimi di tempo di cui al secondo capoverso del presente articolo, variare le modalita' ed i periodi al capoverso stesso contemplati, ed, in relazione alle particolari necessita' tecniche ed economiche di ciascuna zona, anche sopprimere il periodo nel quale dovrebbe essere corrisposto il solo interesse semplice del 2 per cento».
tolto: L'art. 9 e' sostituito dal seguente:
tolto: «I rapporti tra il Governo della Libia e gli enti bonificatori saranno regolati, in relazione a quanto disposto dall'articolo 3, da appositi disciplinari. Tali disciplinari saranno corredati da un'analisi dei prezzi di ciascun podere per ciascuna zona, compilata, sulle richieste degli enti, da apposita Commissione tecnica di nomina governatoriale, assistita dai rappresentanti degli enti bonificatori.
tolto: «Di tale Commissione faranno parte:
tolto: a) il direttore della colonizzazione e del lavoro del Governo della Libia che la presiede;
tolto: b) un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria;
tolto: c) due tecnici agrari del Governo della Libia;
tolto: d) il comandante la Legione della Milizia nazionale forestale della Libia;
tolto: e) tre ingegneri delle opere pubbliche della Libia;
tolto: f) un rappresentante per ciascuno degli enti bonificatori, a titolo consultivo;
tolto: g) il dirigente la delegazione del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione in Libia o un suo delegato;
tolto: h) un segretario scelto fra i funzionari di ruolo di Governo della Libia, di grado non superiore al 10°
tolto: «Il presidente puo', a suo insindacabile giudizio, aggregare alla Commissione, con voto consultivo, di volta in volta, esperti per l'esame di particolari problemi.
tolto: «I membri di cui alle lettere c) e d) sono chiamati collegialmente a riferire con relazione scritta intorno alle richieste ed alle proposte di carattere economico agrario e sopra i costi di trasformazione suggerendo o deliberando, a seconda dei casi, le eventuali modifiche alle proposte avanzate dagli enti; parimenti opereranno i tecnici di cui alla lettera e) per quelle relative alla specifica materia degli impianti tecnici non agrari.
tolto: «I disciplinari di cui al primo paragrafo del presente articolo sostituiscono i piani di colonizzazione e lottizzazione, previsti dal R. decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1695, dai regolamenti di esecuzione e dalle successive modificazioni.
tolto: «L'analisi del prezzo dei poderi comprende, per ciascuna zona:
tolto: 1° un piano tecnico generale per la costituzione del podere medio con le indicazioni dell'ordinamento colturale, delle opere edilizie ed idriche, delle scorte vive e morte necessarie ed in genere di ogni altro chiarimento di carattere economico e tecnico relativo all'avvaloramento di ogni singolo comprensorio. Per quanto ha attinenza con il tempo di esecuzione della bonifica resta stabilito che il periodo necessario alla trasformazione fondiaria, sia per quanto riguarda le opere fondiarie ed agrarie, che per quanto riguarda la rimunerazione del lavoro comunque prestato dal colono nel fondo, debba avere la seguente durata:
tolto: per i comprensori del Gebel cirenaico, anni tre;
tolto: per i comprensori del Gebel tripolitano, anni tre;
tolto: per i comprensori in pianura considerati come al primo paragrafo dell'art. 4, anni due;
tolto: per gli altri comprensori di pianura, anni tre;
tolto: 2° una parte analitica relativa ai costi dei rilievi agrologici e topografici; della lottizzazione; delle strade interpoderali e poderali; delle opere murarie; delle opere idriche; delle sistemazioni irrigue e canalizzazioni; dei disboscamenti; dei decespugliamenti; dei dissodamenti; delle piantagioni, ivi compreso il prezzo del lavoro necessario alla trasformazione fondiaria ed agraria ed al suo completamento, per tutto il periodo indicato nel precedente n. 1 e sotto qualsiasi forma pagato al colono; i rimboschimenti frangiventi ed alberature stradali nell'interno del podere ecc.
tolto: «Nel costo poderale verranno computate anche le scorte vive o morte nelle quali sara' compresa la mobilia per la casa colonica; il bestiame da lavoro, da reddito e da riproduzione; le macchine, gli attrezzi; le sementi; i mangimi e lettimi iniziali; i finimenti e le bardature; la parte gravante sul datore di lavoro dei contributi sindacali, associativi ed assistenziali ai quali siano tenuti gli enti nel momento nel quale viene redatta l'analisi poderale, ecc.
tolto: «Gli eventuali prodotti che potranno verificarsi nel periodo di cui al n. 1, che precede, non saranno considerati nelle analisi del prezzo del podere restando a beneficio del contadino, indipendentemente da qualunque forma di rimunerazione di lavoro gia' considerata nel costo poderale.
tolto: «Per i comprensori di bonifica mussulmana verra' nella analisi stessa portato in conto un compenso di avviamento, da corrispondersi a rate mensili, determinato per ciascuna zona, con decreto governatoriale e per una durata non superiore a quella stabilita al comma sesto, n. 1°, del presente articolo.
tolto: «Tale disposizione e' estesa ai comprensori mussulmani da formare con il finanziamento di cui al R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701.
tolto: «Il riassunto delle voci di cui al precedente n. 2 determinera', per ciascuna zona e per ciascun tipo di podere, l'ammontare del costo del podere stesso, e conseguentemente del finanziamento di cui all'art. 3 e del contributo di cui all'art. 6.
tolto: «Il disciplinare, oltre la clausola espressa relativa alla cessione del terreno a titolo gratuito, deve indicare:
tolto: a) il numero dei poderi nei quali viene a frazionarsi la zona;
tolto: b) l'estensione media dei poderi;
tolto: c) il numero degli anni, non superiore a tre, in cui deve compiersi l'avvaloramento totale dei poderi;
tolto: d) le opere edilizie ed idriche da costruirsi in ciascun podere;
tolto: e) i limiti di proporzione, in ciascun podere, tra le colture arboree e quelle erbacee specializzate e miste;
tolto: f) il numero delle famiglie coloniche da immettere nella zona;
tolto: g) gli allevamenti eventuali da praticare in ciascun podere;
tolto: h) la cifra relativa al costo delle opere di bonifica e dei contributi stabiliti nella misura del 33 per cento del finanziamento;
tolto: i) la esplicita pattuizione che gli enti cederanno ai coloni i fondi bonificati ad un costo medio effettivo per ciascuna zona che non deve assolutamente superare quello stabilito nelle analisi stesse, agli effetti del finanziamento da parte dello Stato e che, qualunque sia il prezzo medio effettivo, il contributo di cui al secondo comma dell'art. 6, gia' corrisposto dallo Stato, sia, per ciascuna zona, integralmente accreditato a ciascun colono.
tolto: «La cessione avverra' mediante riscatto da compiersi con le modalita' indicate nel precedente art. 4, per la parte puramente finanziaria. Il colono inoltre sara' gravato di una quota percentuale che, in misura non superiore all'1 per cento, sara' calcolata sul costo poderale determinato ai termini di cui al presente articolo, a titolo di concorso per spese generali e di amministrazione in conformita' dei patti colonici da approvarsi con decreto governatoriale.
tolto: «Tale aliquota sara' versata dai coloni agli enti all'infuori degli ammortamenti relativi al podere, in una rateazione che sara' stabilita nel patto colonico;
tolto: l) le clausole che gli enti potranno pretendere dai coloni:
tolto: 1° un contratto di mezzadria della durata non superiore ad anni cinque. Comunque tale mezzadria dovra' cessare con il periodo nel quale ha inizio il pagamento degli interessi semplici di cui all'art. 4;
tolto: 2° una pattuizione mediante la quale l'ente stesso possa frazionare il podere in due o piu' parti, sia in base a condizioni tecniche esistenti all'atto della compilazione del disciplinare, sia in caso di sopravvenienza di particolari condizioni nel corso dell'avvaloramento. Tali frazionamenti non possono avere luogo dopo che siano iniziati gli ammortamenti. Le modalita' dei frazionamenti stessi saranno determinate con provvedimenti formali del Governatore generale della Libia;
tolto: m) la espressa pattuizione che, al diciottesimo anno dalla immissione nel fondo, il colono, in regola con i versamenti e le quote di rimborso del costo poderale, entrera' in proprieta' del fondo stesso, con regolare trasmissione del titolo di proprieta', gravato da ipoteche convenzionali di primo e di secondo grado, come segue:
tolto: 1° di primo grado a favore del Governo della Libia con garanzia sussidiaria e solidale dell'ente bonificatore per l'ammontare del debito residuo;
tolto: 2° di secondo grado a favore dell'ente bonificatore per le quote di mutuo aumentate dell'eventuale debito colonico afferente al colono per altro titolo;
tolto: n) la clausola espressa che le ipoteche di cui alla lettera m) verranno ridotte ogni cinque anni:
tolto: 1° delle quote versate per estinzione del mutuo;
tolto: 2° degli eventuali versamenti anticipati e volontari eseguiti dai coloni in sconto del mutuo;
tolto: 3° dei versamenti eseguiti dal colono ad estinzione di eventuali differenze passive o di conti colonici all'infuori del mutuo. Le restrizioni ipotecarie di cui ai numeri 1° e 2° della presente lettera n) vanno eseguite su ambedue le ipoteche di primo e secondo grado; la restrizione di cui al n. 3° solo su quelle di secondo grado a favore dell'ente bonificatore;
tolto: o) tutte le altre clausole relative alle servitu' generali e particolari gravanti sui fondi, le norme di uso per le servitu' di carattere pubblico o militare;
tolto: p) le modalita' e la graduazione nel tempo del versamento agli enti delle spese di bonifica;
tolto: q) la esplicita pattuizione che i libretti colonici dovranno essere istituiti ed aggiornati, per ciascuna zona, non oltre la seconda annata agraria a decorrere da quella nella quale ha inizio, a termine del disciplinare, la trasformazione dei terreni.
tolto: «Al disciplinare dovra' essere allegato il patto colonico ed il libretto colonico tipo.
tolto: «I disciplinari saranno approvati con decreto governatoriale e saranno comunicati di urgenza al Ministero dell'Africa Italiana. I disciplinari ed i patti colonici approvati in vigenza del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, possono, mediante atti aggiuntivi, venire adeguati a tutte o ad alcune delle condizioni di cui alle lettere i), l), m), n), o), p), q) del presente articolo.
tolto: «Con decreto del Governatore generale della Libia sara' istituita, a partire dal principio della terza annata agraria successiva a quella nella quale ha inizio l'avvaloramento per ciascun comprensorio, una Commissione permanente di controllo sugli enti bonificatori per invigilare:
tolto: a) sulla perfetta tenuta delle contabilita' di trasformazione degli enti in ciascun comprensorio;
tolto: b) sulla perfetta tenuta dei conti colonici;
tolto: c) sulla progressione dei lavori di trasformazione agraria, sulla conduzione dei poderi e sullo stato di manutenzione degli impianti in genere;
tolto: d) sulla esatta osservanza da parte degli enti delle norme contenute nel presente decreto e delle pattuizione dei disciplinari. «Gli enti saranno tenuti a consentire l'accesso ai comprensori ed a fornire alla Commissione od a quei membri da essa particolarmente a cio' delegati, atti, conti, libri ed ogni altro elemento necessario alla esplicazione dei suo mandato.
tolto: «La Commissione potra', con le forme di legge, acquisire coattivamente gli atti ed i documenti necessari che non fossero forniti dagli enti stessi.
tolto: «Della Commissione saranno chiamati a far parte:
tolto: 1° un funzionario del ruolo di Governo del Ministero dell'Africa Italiana;
tolto: 2° un tecnico agrario del Governo della Libia;
tolto: 3° un ufficiale della Milizia nazionale forestale;
tolto: 4° un ingegnere delle opere pubbliche del Governo della Libia;
tolto: 5° un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria;
tolto: 6° il dirigente la delegazione del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione in Libia o un suo delegato.
tolto: «Il meno anziano dei membri funzionera' da segretario.
tolto: «Per le operazioni di campagna, la Commissione puo' aggregarsi altri tecnici del Governo della Libia.
tolto: «La competenza della Commissione e' estesa alle opere di trasformazione eseguite in vigenza del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a San Rossore, addi' 29 giugno 1939-XVII
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - DI REVEL
tolto: Visto, il Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1071~art1 · fonte del testo
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