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Il pagamento dell'imposta dovuta in via provvisoria deve essere effettuato in quattro rate scadenti il 31 maggio, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dello stesso anno in corso alla presentazione della denuncia, a partire dal 1966. Il pagamento della eventuale differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella provvisoria deve essere effettuato entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 1967. Qualora l'ammontare dell'imposta effettivamente dovuta risulti inferiore a quella versata in via provvisoria, la differenza viene imputata sulla rata scadente al 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 1967.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1379~art4 · fonte del testo

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