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I contratti, gli atti e le entrate relativi alle utenze telefoniche ed alle prestazioni accessorie delle societa' concessionarie di servizi telefonici sono esenti da ogni tassa e imposta indiretta sugli affari. In sostituzione, le societa' concessionarie dei servizi telefonici, a decorrere dal 1 gennaio 1966, sono tenute a corrispondere all'Erario un'imposta annua di abbonamento in ragione di lire 5,50 per ogni cento lire dell'ammontare dei corrispettivi dei servizi telefonici e di ogni altra prestazione accessoria. Nella predetta aliquota e' contenuta anche l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 255, e successive modificazioni. L'imposta di cui al comma precedente e' a tutti gli effetti imposta di registro e ad essa si applicano le norme vigenti per tale tributo.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1965 al 27 ottobre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1379~art1 · fonte del testo

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