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In caso di smarrimento o distruzione della bolletta originale relativa all'esportazione di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione con diritto all'abbuono od alla restituzione dei tributi, l'esportatore, entro i termini prescritti, puo' presentare domanda, diretta alla competente Intendenza di finanza, per ottenere che l'abbuono o la restituzione vengano effettuati in base al duplicato della bolletta, specificando i motivi che impediscono la presentazione del documento originale. Scaduto il termine di prescrizione, la dogana che emise la bolletta ne rilascia il duplicato osservate le disposizioni del regolamento doganale.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1963 al 14 dicembre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1852~art15 · fonte del testo

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