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Per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, contenuti nei prodotti importati dall'estero e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire dell'agevolazione di cui all'articolo 2, non e' dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale. Detti alcoli sono soggetti sul quantitativo eccedente il 2 per cento esistente nel prodotto finito al pagamento del diritto erariale speciale di lire 2.000 per ettanidro. Per l'alcole etilico contenuto nei prodotti importati dall'estero, e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire della agevolazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, non e' dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale. Detto alcole e' soggetto al pagamento del diritto erariale speciale di lire 6.000 per ettanidro ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.

Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 17 agosto 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;415~art4 · fonte del testo

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