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[1]Le disposizioni riguardanti le modalita' di reclutamento del personale della Milizia forestale ausiliaria riportate nell'art. 12 della legge 13 dicembre 1928-VI, n. 3141, e nell'art. 150 del regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R. decreto 3 ottobre 1929-VII, n. 1997, vengono abrogate e si intendono interamente sostituite da quelle riportate all'art. 1 della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dalla Zona di operazioni, addi' 25 giugno 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Tassinari - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
