Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Alla Milizia forestale ausiliaria istituita coll'art. 12 della legge 13 dicembre 1928-VI, n. 3141, possono appartenere come militi coloro che abbiano compiuto il 20° anno di eta' e non abbiano superato il 55°, che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista e che risultino idonei per condizioni fisiche, morali e per precedente servizio militare.

[2]Le nomine dei militi della Milizia forestale ausiliaria sono fatte, previo accertamento dei requisiti tecnici degli elementi reclutabili, con decreto del comandante della Milizia forestale.

Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-25;843~art1 · fonte del testo

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