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[1]Le persone iscritte al 31 dicembre 1939-XVIII, alla Cassa di confraternita montanistica per la Regia miniera di Idria che, dopo tale data, saranno riconosciute invalide a norma dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, o che compiranno i 60 anni di eta' prima di poter far valere i requisiti richiesti, per il diritto alla pensione, dagli articoli 9 e 11 del predetto R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, potranno liquidare la pensione di invalidita' o di vecchiaia per l'assicurazione obbligatoria, purche' il periodo di iscrizione alla Cassa montanistica, aggiunto quello di assicurazione obbligatoria, non risulti inferiore ai periodi minimi di iscrizione di cui al precitato art. 9 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636.
[2]L'ammontare, al netto della quota di concorso dello Stato, delle pensioni dirette per assicurazione obbligatoria, liquidate nel quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1940-XVIII, in relazione ad un periodo di iscrizione nella assicurazione obbligatoria inferiore ai 5 anni, e' diminuito, nella parte eccedente il prodotto dell'ammontare dei contributi per il coefficiente 0,24, di una quota proporzionale al periodo mancante a raggiungere i cinque anni.
[3]A tali effetti il periodo mancante e' calcolato in mesi interi trascurando le frazioni.
Testo in vigore dal 18 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
