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[1]Gli iscritti che, in applicazione dell'art. 5 della presente legge, hanno maturato, alla data di entrata in vigore della legge stessa, le condizioni necessarie per la liquidazione di una pensione di invalidita' o di vecchiaia secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria, possono chiedere che sia loro liquidata una pensione in conformita' delle disposizioni del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e successive modificazioni.
[2]Le pensioni, concesse a norma del precedente comma, decorreranno:
- a)per la vecchiaia, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' perfezionato il diritto alla pensione, o dal 1° agosto 1937-XV, qualora le condizioni necessarie si siano verificate anteriormente a tale data;
- b)per la invalidita', dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'iscritto presenta la domanda.
Testo in vigore dal 18 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
