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[1]L'importo delle pensioni e delle rendite vedovili ed orfanili, di cui ai numeri 1°, 2° e 4° del precedente articolo, fatta eccezione per le pensioni e rendite a favore degli iscritti alla Cassa montanistica per la Regia miniera di Idria o dei loro aventi diritto, e' aumentato del 40 per cento: tale aumento e' a carico dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e non si applica alle integrazioni delle quote di pensione e delle rendite di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge.
[2]L'aumento decorre dal 1° agosto 1937-XV o dalla data di inizio del godimento delle suddette prestazioni, se posteriore.
Testo in vigore dal 18 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
