Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvede:
[2]1° al pagamento delle pensioni di invalidita' e vecchiaia, e delle rendite vedovili ed orfanili liquidate a carico delle Casse soppresse;
[3]2° al pagamento delle pensioni e delle rendite vedovili ed orfanili maturatesi entro il 23 luglio 1937-XV per gli iscritti alle Casse di cui al R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, e per i loro aventi diritto;
[4]3° al pagamento delle pensioni e delle rendite vedovili ed orfanili maturate entro il 31 dicembre 1939-XVIII per gli iscritti alla Cassa di confraternita montanistica per la Regia miniera di Idria e per i loro aventi diritto;
[5]4° al pagamento delle rendite gia' maturate o che matureranno in favore delle vedove e degli orfani di pensionati dei predetti enti, deceduti successivamente alle date sopra indicate.
[6]L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvedera' alla integrazione delle pensioni e delle rendite di cui al precedente n. 1° che fossero state eventualmente ridotte, fino alla misura prevista dalle norme degli statuti di ciascuna Cassa.
[7]La liquidazione delle pensioni e delle rendite di cui ai precedenti numeri, 2°, 3° e 4° e' fatta secondo le norme degli statuti predetti.
[8]Restano a carico dello Stato le quote pensioni, le indennita' caroviveri e gli speciali assegni da esso dovuti ad integrazione delle pensioni e delle rendite di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 18 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
