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[1]La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[2]E' abrogata ogni disposizioni contraria alla legge stessa o con essa incompatibile.
[3]Il Governo del Re e' autorizzato, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, ad emanare le ulteriori norme eventualmente necessarie a complemento o a integrazione della presente legge, mediante Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 8 agosto 1941-XIX
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]Mussolini - Ricci - Di Revel - Grandi
[8]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 18 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
