Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Sono annullati i crediti che lo Stato puo' vantare nei confronti delle Casse, delle liquidazioni di esse e dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, derivanti dall'effettuato pagamento, per conto delle Casse stesse, di rate di pensione maturate anteriormente alla data in cui ha avuto inizio la liquidazione o la soppressione.
Testo in vigore dal 18 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
