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[1]La Societa' italiana degli autori ed editori provvedera' all'accertamento degli incassi effettuati nel Regno per ciascuna pellicola soggetta a supplemento di tassa e trasmettera' trimestralmente al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) ed a quello della cultura popolare un riepilogo degli incassi di ogni filme globalmente per tutto il Regno.

[2]Per tale accertamento sara' corrisposto alla predetta Societa' un compenso nella misura del 0,75 per cento sull'ammontare delle tasse e supplementi di tasse di concessione governativa di cui agli articoli precedenti.

Testo in vigore dal 2 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-27;692~art5 · fonte del testo

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