Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 1100 parole tolte, 20 parole aggiunte in 30 capoversi.

tolto: Gli articoli 1, 2, 4, 11 e 31 delle norme sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, con le aggiunte previste dalla legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1169, sono sostituiti dai seguenti:

tolto: Art. 1. - A) Indennita' di aeronavigazione normale.

tolto: Agli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - nonche' agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate dello Stato, comandati nella Regia aeronautica in servizio aeronavigante, quando, essendone abilitati in dipendenza del conseguimento di brevetto aeronautico militare, siano in attivita' di volo, e' dovuta, salvo il disposto del secondo comma del successivo art. 4, l'indennita' mensile di aeronavigazione nella misura seguente:

tolto: 1°) L. 875 dalla data del conseguimento del brevetto aeronautico militare;

tolto: 2°) L. 950 o L. 1030 quando abbiano compiuto rispettivamente 15 o 20 anni di effettivo servizio aeronavigante, con percezione delle relative indennita' e siano muniti di brevetto di pilota militare d'aeroplano.

tolto: Per l'attribuzione delle indennita' nelle misure previste al n. 2, e' necessario che l'ufficiale abbia compiuto, nel suindicato periodo di 15 o 20 anni, il numero minimo di ore di volo che sara' fissato dal Ministero dell'aeronautica e che non potra' comunque essere inferiore al numero complessivo di quelle che furono prescritte dallo stesso Ministero durante il detto periodo, ai fini del riconoscimento dell'attivita' di volo.

tolto: B) Indennita' mensile supplementare di aeronavigazione per servizi speciali.

tolto: Agli ufficiali piloti che appartengono a speciali reparti denominati, con decreto ministeriale, di alta velocita' e che svolgono normalmente attivita' aerea su apparecchi di alta velocita' ed agli ufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con decreto ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono normalmente attivita' aerea a quote superiori ai metri 11.000, e' dovuta in aggiunta alla normale indennita' di aeronavigazione prevista dalla precedente lettera A) l'indennita' mensile supplementare di L. 695.

Mostra gli altri 22 capoversi cambiati

tolto: Agli ufficiali piloti istruttori della scuola di volo senza visibilita' e' dovuta in aggiunta alla normale indennita' di aeronavigazione prevista dalla precedente lettera A) l'indennita' mensile supplementare di L. 310.

tolto: Le anzidette indennita' mensili supplementari di aeronavigazione cessano col cessare della funzione per cui siano state assegnate.

tolto: Le norme per la corresponsione delle medesime indennita' supplementari sono fissate con decreto da emanarsi dal Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze.

tolto: Art. 2. - A) Indennita' di pilotaggio normale.

tolto: Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, i quali si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 1, e' dovuta l'indennita' mensile di pilotaggio nella misura seguente:

tolto: 1°) L. 875 dalla data del conseguimento del brevetto aeronautico militare;

tolto: 2°) L. 950 o L. 1030 quando abbiano compiuto rispettivamente 15 o 20 anni di effettivo servizio aeronavigante con percezione delle relative indennita' e siano muniti di brevetto di pilota militare d'aeroplano.

tolto: Per l'attribuzione delle indennita' nelle misure previste dal n. 2 e' necessario che il personale di cui sopra abbia compiuto, nel suindicato periodo di 15 o 20 anni, il numero minimo di ore di volo che sara' fissato dal Ministero dell'aeronautica e che non potra' essere comunque inferiore al numero complessivo di quelle che furono prescritte dallo stesso Ministero durante il detto periodo, ai fini del riconoscimento dell'attivita' di volo.

tolto: B) Indennita' mensile supplementare di pilotaggio per servizi speciali.

tolto: Ai sottufficiali piloti, che appartengono a speciali reparti denominati, con decreto Ministeriale, di alta velocita' e che svolgono normalmente attivita' aerea su apparecchi di alta velocita' ed ai sottufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con decreto Ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono normalmente attivita' aerea a quote superiori ai metri 11.000, e' dovuta, in aggiunta alla normale indennita' di pilotaggio prevista dalla precedente lettera A), l'indennita' mensile supplementare di L. 695.

tolto: Ai sottufficiali piloti istruttori della scuola di volo senza visibilita' e' dovuta, in aggiunta alla normale indennita' di pilotaggio prevista dalla precedente lettera A), l'indennita' mensile supplementare di L. 310.

tolto: Le anzidette indennita' mensili supplementari di pilotaggio cessano col cessare della funzione per cui siano state assegnate.

tolto: Le norme per la corresponsione delle medesime indennita' supplementari sono fissate con decreto da emanarsi dal Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze.

tolto: Art. 4. - Al personale militare che frequenta corsi di pilotaggio compreso quello che si svolge presso la Regia Accademia aeronautica, e' dovuta, dalla data del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano, fino a quella del conseguimento del brevetto militare aeronautico, l'indennita' mensile di pilotaggio nella misura di L. 310.

tolto: Agli allievi dei corsi normali della Regia Accademia aeronautica, muniti del brevetto militare aeronautico, spetta l'indennita' mensile di pilotaggio nella misura di L. 310 sino alla nomina a sottotenente e di L. 580 da tale nomina sino alla promozione a tenente.

tolto: Per la decorrenza amministrativa di tali indennita' valgono le norme vigenti per la corresponsione degli stipendi.

tolto: Art. 11. - Agli ufficiali, ai sottufficiali e primi avieri appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e' dovuta, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo, l'indennita' di volo di L. 230 mensili.

tolto: Agli ufficiali appartenenti al Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici e' dovuta, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo, l'indennita' di volo di L. 185 mensili.

tolto: Agli avieri scelti appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e' dovuta, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo, l'indennita' di volo di L. 185 mensili.

tolto: Per la corresponsione delle suddette indennita' e' necessario che il personale indicato nel presente articolo si mantenga in attivita' di volo ai sensi dell'art. 3 del presente decreto; le indennita' stesse sono cumulabili con qualsiasi altra indennita', eccetto con quella di aeronavigazione prevista dall'art. 1 per gli ufficiali piloti ed osservatori, con quella di pilotaggio prevista dall'art. 2 per i sottufficiali piloti e dall'art. 4 per il personale ammesso ai corsi di pilotaggio della Regia Accademia aeronautica e con quella di volo prevista dall'art. 12 per il personale militare e civile che compie voli nell'interesse del servizio.

tolto: Le indennita' suddette sono conservate nei casi di inidoneita' al volo per infermita' e nei limiti previsti dagli articoli 7 ed 8; sono sospese nei casi di sospensione o di riduzione di assegni di cui all'art. 5 e sono ritenute e versate all'Opera nazionale per i figli degli aviatori, nei casi di punizioni disciplinari contemplati nello stesso art. 5.

tolto: Art. 31. - Le indennita', gli assegni, i compensi e i soprassoldi previsti dal presente decreto sono soggetti alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ad eccezione delle indennita' di cui agli articoli 1, 2, 4 e 11, che debbono intendersi gia' depurate dalle riduzioni anzidette.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1940-06-03;720~art1 · fonte del testo

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