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[1]I film di cui all'art. 4 aventi carattere documentario rientrano, ai fini della proiezione obbligatoria e del controllo e della disciplina della loro produzione e distribuzione, fra le pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 3 aprile 1926-IV, n. 1000, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1117.
[2]I provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso decreto-legge sono adottati con decreto del Ministro per la cultura popolare, sentita la Commissione di cui al precedente art. 5.
Testo in vigore dal 21 ottobre 1941 al 18 novembre 1945
