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[1]L'art. 4 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, e' cosi' modificato:
[2]«Il Ministro per la cultura popolare ha facolta' di concedere speciali premi ai produttori di film nazionali i quali, a suo insindacabile giudizio, meglio si distinguano per particolari qualita' etiche e pregi artistici, di concezione e di esecuzione.
[3]Tali premi non possono essere assegnati a film la cui prima proiezione dati da meno di sei mesi e che non siano stati proiettati al pubblico nelle citta' di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Firenze, Napoli, Bologna e Palermo.
[4]L'ammontare dei premi di cui al presente articolo non potra' eccedere per ogni esercizio finanziario, a cominciare da quello 1941-42, l'importo di lire 4.500.000 ».
Testo in vigore dal 21 ottobre 1941 al 18 novembre 1945
