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[1]L'art. 2 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, e' cosi' modificato:
[2]«In aggiunta ai premi di cui al precedente articolo, qualora detto introito superi lire 2.500.000, il Ministero della cultura popolare corrispondera' al produttore un ulteriore premio progressivo nella misura seguente:
[3]il 15 per cento dell'introito oltre lire 2.500.000, fino a lire 4.000.000;
[4]il 20 per cento dell'introito oltre lire 4.000.000, fino a lire 5.000.000;
[5]il 25 per cento dell'introito oltre lire 5.000.000 a lire 6.000.000.
[6]Inoltre per le pellicole la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche del Regno si effettui dal 1° settembre 1941-XIX al 30 giugno 1948-XXVI il Ministero della cultura popolare corrispondera' al produttore un ulteriore premio del 15 per cento sull'introito da oltre lire 6.000.000 a lire 10.000.000».
Testo in vigore dal 21 ottobre 1941 al 18 novembre 1945
