Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 ottobre 1941 al 18 novembre 1945. Leggi il testo vigente →
[1]L'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, e' cosi' modificato:
[2]«Fermo restando il disposto dell'art. 6 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, per ogni film nazionale rispondente alle condizioni stabilite dai detti decreti, di metraggio non inferiore ai 1500 metri, la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche del Regno si effettui dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1948-XXVI, il Ministero della cultura popolare corrispondera' al produttore un premio pari al 12 per cento dell'introito lordo verificatosi per gli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato durante quattro anni dalla data della prima proiezione».
Testo in vigore dal 21 ottobre 1941 al 18 novembre 1945
