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[1]L'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, e' cosi' modificato:

[2]«La notifica degli atti di vendita del film, degli atti di cessione e di costituzione in pegno, contemplati dal presente decreto, nonche' degli atti di estinzione delle obbligazioni relative e' fatta dalla parte interessata alla Societa' italiana degli autori ed editori presso la sua sede di Roma, a norma della legge.

[3]«A cura della Societa' medesima gli atti vengono immediatamente nell'ordine di notifica, annotati nel registro di cui all'art. 12.

[4]«Il pagamento dei premi e dei proventi e' fatto al produttore iscritto nel registro di cui all'art. 12, se non risultino annotati nel registro stesso atti di vendita del film, atti di cessione o di costituzione in pegno a norma del precedente articolo.

[5]«Altrimenti il pagamento e' fatto a coloro che risultino concessionari o creditori pignoratizi, distintamente per i premi di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 secondo la priorita' di notifica alla Societa' italiana degli autori ed editori ed al produttore saranno corrisposte le somme residue, salvi sempre i privilegi stabiliti dal titolo XXIII, libro III del Codice civile. Analogamente si procedera' nei riguardi del pagamento dei proventi».

[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[7]Data a Roma, addi' 2 ottobre 1940-XVIII

[8]VITTORIO EMANUELE

[9]MUSSOLINI - PAVOLINI - GRANDI - DI REEL - RICCI - RICCARDI

[10]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 8 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-02;1491~art2 · fonte del testo

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