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[1]L'art. 3 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, e' cosi' modificato:
[2]«Ai fini della corresponsione dei premi stabiliti dagli articoli precedenti, gli introiti degli spettacoli nei quali siano stati proiettati due filmi nazionali di metraggio non inferiore a 1500 metri, sono suddivisi in parti eguali fra i filmi proiettati.
[3]«Per quegli spettacoli nei quali siano stati proiettati contemporaneamente filmi nazionali e filmi esteri, tutti di metraggio non inferiore ai 1500 metri, gli introiti di ciascun film nazionale, agli effetti dei premi di cui ai precedenti articoli, sono determinati ripartendo gli introiti globali in ragione del numero dei filmi proiettati.
[4]«Nel caso in cui oltre alla proiezione di filmi nazionali sia dato un avanspettacolo, l'introito da assumersi a base della liquidazione del premio e' stabilito in ragione del 60 per cento dell'introito complessivo».
Testo in vigore dal 8 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
