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[1]Il secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, e' sostituito dai seguenti:
[2]«Per le spese relative agli accertamenti sulla idoneita' tecnica delle macchine trebbiatrici e del personale addettovi, gli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina sono tenuti a versare all'Erario una tassa di concessione governativa di lire 25 per ogni trebbiatrice con battitore della lunghezza fino a metri 0,75 e di lire 40 per ogni trebbiatrice con battitore di lunghezza maggiore.
[3]«Le spese suddette faranno carico al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro per le finanze e' autorizzato a iscrivere, con propri decreti, le assegnazioni occorrenti, entro il limite massimo del provento delle tasse di concessione governativa, depurato del ventesimo per spese di riscossione».
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 30 maggio 1940-XVIII
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]Mussolini - Tassinari - Di Revel - Ricci - Grandi
[8]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 11 maggio 1942
