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[1]Il primo e secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2624, concernente la disciplina dell'esercizio della trebbiatura a macchina, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
[2]«La domanda per ottenere il rilascio della licenza di trebbiatura di cui all'art. 1 va indirizzata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
[3]«Le licenze sono rilasciate, a partire dal 15 maggio di ogni anno, su decisione dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, sentita una Commissione presieduta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura stesso e composta da un rappresentante del P.N.F., dal capo dell'Ispettorato corporativo competente per territorio o da un suo delegato e da un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione fascista degli agricoltori, della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, della Confederazione fascista degli industriali, della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione entro un mese dalla presentazione delle relative domande».
Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 11 maggio 1942
