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[1]((L'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie e' retto da un Consiglio di amministrazione cosi' formato:
[2]un presidente;
[3]due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio; un rappresentante del Ministero del tesoro;
[4]un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
[5]un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
[6]un rappresentante del Ministero per il commercio con l'estero;
[7]un rappresentante dell'Istituto veneto per le piccole industrie ed il lavoro di Venezia;
[8]due rappresentanti degli artigiani;
[9]due rappresentanti dei piccoli industriali;
[10]un rappresentante per ciascuno degli istituti partecipanti al capitale delle sezioni autonome commerciale e creditizia.
[11]Il presidente ed i componenti del Consiglio dell'Ente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati:
[12]essi sono nominati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio su designazione delle amministrazioni e degli enti interessati)).
Testo in vigore dal 22 dicembre 1946 al 22 dicembre 2008
