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[1]Le funzioni gia' affidate agli Istituti indicati nell'art. 1 sono assunte ed esercitate da due sezioni autonome dell'Ente nazionale per le piccole industrie.
[2]Tali sezioni, aventi personalita' giuridica e sede in Roma, saranno amministrate dall'Ente predetto, con patrimoni e regolamenti propri e gestioni separate.
[3]Restano immutati i compiti e le finalita' assegnati all'Ente nazionale per le piccole industrie dall'art. 1 e dall'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334.
Testo in vigore dal 12 aprile 1928 al 22 dicembre 2008
