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[1]Sono abrogate le disposizioni dei Regi decreti-legge 13 agosto 1926, n. 1490, e 16 dicembre 1926, n. 2334, in quanto siano incompatibili con quelle della presente legge.
[2]Il Governo del Re e' autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni legislative in materia e quelle della presente legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 29 marzo 1928 - Anno VI
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Belluzzo - Volpi - Rocco.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 12 aprile 1928 al 22 dicembre 2008
