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[1]La pianta organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale assunto in servizio dall'Ente nazionale per le piccole industrie e dalle sezioni autonome da esso amministrate, debbono essere sottoposti alla approvazione del Ministro per l'economia nazionale, d'accordo col ministro per le finanze.
[2]A tal fine saranno sottoposti a revisione, per essere messi in armonia con le nuove norme, i regolamenti e le convenzioni particolari che dall'Ente suddetto e dagli Istituti indicati nell'art. 1 fossero stati emanati o stipulati anteriormente alla pubblicazione della presente legge.
[3]Ove, in seguito alla revisione suddetta, fosse chiesta dal personale la rescissione del contratto di impiego le indennita' relative saranno liquidate in base a quelle previste dal R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1823.
Testo in vigore dal 12 aprile 1928 al 22 dicembre 2008
