L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, e' sostituito dal seguente: "Gli appuntati e carabinieri in servizio nell'Arma, che aspirano a frequentare il corso allievi sottufficiali, di cui alla lettera b) dell'art. 1 del presente decreto dovranno: aver prestato almeno un anno di servizio d'istituto (non in cariche speciali) presso le stazioni, i reparti mobilitati, gli squadroni territoriali, i battaglioni mobili e i nuclei interprovinciali di pubblica sicurezza per la Sicilia; non aver superato il 30° anno di eta'; emergere, a giudizio del rispettivo comandante di legione, per contegno e capacita' professionale".

Testo vigente dal 5 gennaio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-11-04;1043~art3 · fonte del testo

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