L'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, e' sostituito dal seguente: "I corsi di istruzione per gli allievi, di cui all'art. 1, lettere a) e c) del presente decreto, avranno la durata di due anni con programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma. Nel primo anno, al termine dell'ottavo mese, gli allievi sottufficiali saranno avviati presso le stazioni dell'Arma per la durata di sessanta giorni per compiervi un esperimento pratico, al termine del quale il comandante della compagnia dalla quale la stazione dipende esprimera' il proprio motivato parere sull'idoneita' dei giovani a proseguire il corso. Per ottenere il passaggio al secondo corso gli allievi saranno sottoposti ad esami con modalita' prescritte dal Comando generale dell'Arma. Al termine dell'ottavo mese del secondo anno di corso, il quale sara' svolto in comune con gli allievi provenienti dal personale dell'Arma di cui al precedente art. 1, lettera b), gli allievi verranno nuovamente avviati alle stazioni per compiervi un mese di esperimento, secondo le modalita che saranno stabilite dal Comando generale dell'Arma. Ad esperimento ultimato, il comandante della compagnia da cui la stazione dipende, esprimera' il proprio motivato parere circa la idoneita' dell'allievo all'ammissione agli esami per conseguire la promozione a vicebrigadiere. Gli allievi giudicati idonei verranno sottoposti ad esami finali presso la Scuola, dopo di che saranno inviati in licenza di un mese e quindi, i promossi, assegnati definitivamente alle stazioni dalle quali non potranno essere distolti se non dopo conseguita la promozione a brigadiere".

Testo vigente dal 5 gennaio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-11-04;1043~art2 · fonte del testo

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