Per ogni membro del Comitato, chiamato ad assistere il Commissariato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sono nominati due supplenti che verranno chiamati a sostituire i titolari in caso di loro assenza o di impedimento. I membri supplenti devono essere scelti fra impiegati di gruppo A della stessa Amministrazione cui appartiene il membro effettivo.
Testo vigente dal 17 novembre 1949
