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I contravventori alle ordinanze del Prefetto di cui al precedente art. 13 sono puniti con l'ammenda sino a lire centomila. Nella valutazione delle indenniti di espropriazione dell'edificio non si tiene conto delle opere eseguite dopo la notificazione dell'ordinanza del Prefetto, con la quale viene disposta la sospensione dei lavori.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1951 al 7 settembre 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1402~art14 · fonte del testo

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