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Ferma rimanendo la spesa complessiva di L. 1,100,140 portata dalle tabelle C e D annesse alla presente legge, e' data facolta' al Governo del Re, qualora sopravvenute esigenze del servizio lo richiedano, di provvedere con decreto Reale all'assegnazione di maggior numero di impiegati da uno dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione governativa di Napoli o di Roma, verso corrispondente diminuzione del numero degli impiegati nell'altro ruolo.
Testo in vigore dal 30 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
