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[1]All'impiegato inscritto alla Cassa di previdenza, di cui all'articolo precedente, quando la quota, parte del fondo comune liquidata a suo favore dalla Cassa medesima, risulti inferiore alla indennita' che gli spetterebbe in base all'applicazione dei criteri dell'articolo precedente, sara' corrisposta la differenza a carico del bilancio dello Stato.
[2]Alla vedova ed ai figli minorenni dell'impiegato inscritto alla Cassa di previdenza, che non abbiano diritto ad alcuna quota parte del fondo comune, saranno applicabili le disposizioni dell'art. 15.
Testo in vigore dal 30 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
