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[1]Gli impiegati iscritti nei due ruoli sopra menzionati hanno la qualita' di impiegati civili dello Stato, salvo quanto e' disposto dalla presente legge.
[2]Essi non hanno diritto a pensione, e non sono soggetti alla relativa ritenuta.
Testo in vigore dal 30 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
