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[1]Saranno inscritti nel primo ruolo gli ingegneri ed i geometri che si trovano in servizio straordinario o provvisorio alla dipendenza della suddetta Amministrazione.
[2]Saranno inscritti nel secondo ruolo i subalterni ed inservienti straordinari, retribuiti con assegno mensile, o con mercede giornaliera, che prestano servizio continuativo alla dipendenza dell'Amministrazione medesima da data anteriore alla legge 11 giugno 1897, n. 182.
Testo in vigore dal 30 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
