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[1]Gli agenti subalterni sono nominati fra le guardie scelte di finanza presenti al corpo, aventi non meno di 15 e non piu' di 20 anni di servizio.
[2]All'attuazione del presente organico prenderanno posto nella 1ª classe, con precedenza, gli antichi agenti subalterni che si trovano ancora in servizio delle dogane per effetto dell'art. 3 del decreto Reale 10 luglio 1887, n. 4717, conservando a titolo di assegno ad personam gli eventuali maggiori assegni di cui fossero provveduti, che verranno pero' assorbiti dagli aumenti sessennali dello stipendio. Subito dopo, purche' ne facciano domanda, saranno collocati, per ordine d'anzianita', i sottobrigadieri sedentari; indi, nello stesso ordine, le guardie sedentarie, che attualmente disimpegnano i bassi servizi delle dogane.
Testo in vigore dal 21 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
