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[1]Sara' pure provveduto con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, al riordinamento in unici testi di regolamento, con le opportune modificazioni, delle norme concernenti l'ammissione, le norme, le promozioni di grado e di classe del personale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e di quello delle tasse di fabbricazione, comprendendovi i programmi di esame e le disposizioni riguardanti i servizi, le cauzioni, le responsabilita' e la disciplina.
[2]Con decreto Ministeriale saranno stabilite le norme per l'adempimento dei servizi affidati agli ispettori superiori delle gabelle.
Testo in vigore dal 21 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
