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[1]Gl'impiegati che nell'applicazione dei ruoli organici suindicati si trovassero in eccedenza al numero di posti assegnato alla classe a cui appartengono, continueranno transitoriamente a farne parte anche nei riguardi dello stipendio senza che pero' aumenti il numero dei posti del ruolo rispettivo.
[2]Tabella A.
[3]Ruolo organico dell'Amministrazione centrale.
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
[5]Tabella B.
[6]Ruolo organico dell'Amministrazione provinciale.
[7]Parte di provvedimento in formato grafico
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 30 giugno 1907.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Giolitti. Carcano.
[12]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 5 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
