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[1]Ai graduati e alle guardie di citta', dopo compiuta la prima ferma di cinque anni, e' concesso per la prima rafferma un premio di L. 500 ed altro premio di L. 500 e' concesso per la seconda rafferma, colle modalita' che saranno stabilite dal regolamento.

[2]Ai graduati e alle guardie di citta' i quali, dopo aver abbandonato il servizio, vi fossero riammessi, non sara', per gli effetti del suddetto premio, tenuto conto del servizio anteriormente prestato e la riammissione sara' considerata come nuova ammissione.

[3]Per l'esercizio finanziario 1906-907 la spesa e' stabilita in L. 650,000. Per gli esercizi successivi la somma occorrente sara' stabilita, di volta in volta, ed inscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.

Testo in vigore dal 16 luglio 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-08;318~art2 · fonte del testo

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