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Il Governo del Re e' autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1908-909 e per gli esercizi successivi le somme necessarie per l'attuazione della presente legge.
Testo in vigore dal 15 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
