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I termini previsti nel primo e terzo comma dell'art. 14 del R. decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1864, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2601, sono prorogati al 30 giugno 1940-XVIII e la facolta' prevista dal citato terzo comma e' estesa, a decorrere dal 1° luglio 1937-XV, al personale del ruolo dei geometri del Genio civile e a quello del Corpo Reale delle miniere.
Testo in vigore dal 6 giugno 1939 al 11 giugno 1940
