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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Al testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)L'articolo 70 e' sostituito dal seguente:
[9]«Le somme riscosse per multe ed ammende, dopo prelevate le spese, sono devolute in parti centesimali come segue:
- a)trenta per cento al comune, anche in caso di gestione appaltata;
- b)quindici per cento a profitto della massa degli agenti delle imposte di consumo;
- c)venti per cento alla ditta appaltatrice nel caso di gestione appaltata, ovvero al comune nel caso di gestione diretta;
- d)cinque per cento da versare ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato;
- e)trenta per cento ad un fondo speciale per premi di diligenza da conferirsi a coloro che hanno contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati.
[10]«Le norme per il conferimento di tali premi saranno stabilite nel regolamento.
[11]«Se la somma riscossa a titolo di pena pecuniaria supera le lire diecimila, la quota da ripartire e', in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza va a profitto del Comune.
[12]«Le questioni concernenti il riparto delle dette quote sono decise in sede amministrativa ai termini del successivo articolo 90.
[13]«In relazione al versamento di cui alla lettera d) sara' provveduto, con decreti del Ministro per le finanze, ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze, un fondo occorrente per spese inerenti al servizio centrale delle imposte di consumo che in nessun caso potra' eccedere, per ciascun esercizio, l'ammontare del gettito del detto cinque per cento».
- b)Il numero 1) dell'art. 100 e' sostituito dal seguente:
[14]«1) Diritto di statistica: trenta centesimi per ciascuna bolletta».
- c)All'articolo 100 e' aggiunto il seguente comma:
[15]«Nei casi di gestione appaltata, i due terzi dell'importo del diritto di statistica di cui al n. 1, sono devoluti all'appaltatore».
[16]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[17]Data a San Rossore, addi' 23 giugno 1939-XVII
[18]VITTORIO EMANUELE
[19]Mussolini - Di Revel
[20]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 4 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
