Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1941 al 16 dicembre 2009. 278 parole tolte, 20 parole aggiunte in 18 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: Gli articoli 5 e 6 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1110, sono sostituiti dai seguenti:
tolto: Art. 5. - Alle spese di costruzione di nuovi acquedotti ed a quelle per l'ampliamento e la modificazione di quelli esistenti, sara' provveduto con la erogazione da parte dello Stato di dieci annualita' di L. 20.000.000 ciascuna da stanziarsi nei limiti delle spese previste nei piani consolidati.
tolto: Art. 6. - L'ente avra' un capitale non inferiore a lire 20.000.000 e dovra' provvedere con mezzi propri alla gestione, esercizio e manutenzione degli acquedotti, nonche' alla costituzione di tutte le scorte di materiali all'uopo necessari.
tolto: La responsabilita' dei partecipanti e' limitata alle rispettive quote di partecipazione.
tolto: E' nella facolta' dell'Amministrazione coloniale pattuire partecipazioni agli utili di esercizio ed eventualmente contributi a favore dell'ente, nel caso in cui debba farsi luogo a prezzi politici di erogazione dell'acqua o l'erogazione stessa, per cause indipendenti dall'ente, risulti inferiore al minimo previsto nel contratto di concessione di esercizio di ogni singolo acquedotto.
tolto: Detti eventuali contributi saranno posti a carico del lancio ordinario dei Governi interessati.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 24 aprile 1941-XIX
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - Teruzzi - Di Revel
tolto: Visto, il Guardasigilli: Grandiaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1941-04-24;560~art1 · fonte del testo
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