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[1]La lettera b) dell'art. 37 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni e' abrogata e sostituita come segue:
[2]«b) dai giovani laureati in ingegneria civile, industriale, o navale e meccanica, per gli ufficiali del Genio navale, ed in ingegneria civile, industriale, navale e meccanica, in chimica, in chimica industriale o in fisica per gli ufficiali delle Armi navali, che non abbiano oltrepassato il 28° anno di eta'.
[3]Il Ministro per la marina ha, pero', facolta' di disporre che i concorsi siano di volta in volta limitati ad una o piu' delle categorie di laureati sopra specificate.
[4]Nel caso di ammissione di piu' categorie di laureati, il Ministro per la marina ha anche facolta' di stabilire nei relativi bandi di concorso ed in relazione alle esigenze organiche e di servizio dei Corpi del Genio navale o delle Armi navali, il numero dei posti riservato a ciascuna categoria e di determinare, volta per volta, criteri di preferenza nell'assunzione in servizio per i laureati appartenenti ad una data categoria.
[5]Nel caso in cui, per effetto della preventiva ripartizione dei posti fra le categorie ammesse, il numero di quelli assegnati ad una categoria non fosse coperto, il Ministro per la marina potra' completare tale numero con candidati idonei di altra categoria.
[6]Gli ufficiali cosi' reclutati sono nominati tenenti e, dopo un breve corso militare presso la Regia accademia navale, possono essere inviati a compiere corsi speciali sia presso l'Accademia navale che presso le Universita' del Regno o altri enti od istituti per completare la loro cultura professionale.
[7]Detti corsi sono, pero', obbligatori per i tenenti del Genio navale di nuova nomina laureati in ingegneria civile o industriale. Gli ufficiali del Genio navale e quelli delle Armi navali, dopo il corso teorico, seguiranno altresi' un tirocinio pratico a bordo di Regie navi, della durata di un anno».
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a San Rossore, addi' 25 agosto 1940-XVIII
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]Mussolini - Di Revel
[12]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 24 settembre 1940 al 9 ottobre 2010
