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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Agli articoli 21 e 31 della legge sugli ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza, modificati da quella del 31 marzo 1892, n. 173, sono sostituiti i seguenti:
[7]Articolo 28. E' punita secondo il Codice penale militare e dai Tribunali militari:
[8]1° La diserzione qualificata cioe', con asportazione d'arma da fuoco del Corpo;
[9]2° L'insubordinazione ai superiori, accompagnata da minaccie o vie di fatto.
[10]Sono superiori i comandanti e graduati del Corpo e gli ufficiali di Pubblica Sicurezza.
[11]Articolo 31. Le guardie di citta' sono comandate e dirette nel servizio di polizia, sotto la dipendenza dell'autorita' politica, dagli ufficiali di Pubblica Sicurezza.
[12]Nelle citta' sedi di Questura, sono istituiti comandanti di compagnia da nominarsi con decreto Reale, giusta le norme che saranno determinate da apposito Regolamento.
[13]Gli stipendi degli ufficiali sono aumentabili di un decimo sessennale per due volte consecutive.
[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[15]Data a Roma, addi' 1° febbraio 1900.
[16]UMBERTO.
[17]Pelloux.
[18]Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009
