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[1]All'art. 2 del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286, sono aggiunti i seguenti due nuovi commi:
[2]«I premi di natalita' a favore dei concessionari dei prestiti familiari istituiti con l'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, che siano passati in seguito a far parte delle categorie di personale ammesse a beneficiare delle provvidenze demografiche di cui al precedente comma, sono ridotti delle quote di condono fissate dall'art. 9 di tale decreto.
[3]«I premi di nuzialita' a favore dei concessionari dei prestiti familiari istituiti con l'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, che siano passati in seguito a far parte delle categorie di personale ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui al primo comma del presente articolo e passino a seconde nozze, sono ridotti dell'importo complessivo degli interessi sulle rate di prestito ancora da restituire, alla data del secondo matrimonio, da indicarsi dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e da calcolarsi come se il prestito fosse fruttifero allo stesso tasso d'interesse fissato per i mutui alle Provincie. Ai premi di natalita' si applicano le disposizioni di cui al comma precedente».
Testo in vigore dal 27 maggio 1939 al 16 dicembre 2009
