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[1]Dopo il primo comma dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e' aggiunto il seguente:
[2]«La predetta indennita' puo' essere concessa anche ai titolari di farmacie rurali non di nuova istituzione, che abbiano un reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non superiore a lire ottomila».
Testo in vigore dal 24 gennaio 1941 al 22 dicembre 2008
